Approfitta della deducibilità fiscale!

Con il noleggio a lungo termine puoi usufruire di agevolazioni fiscali in base alla tua categoria professionale di appartenenza e all’uso che fai dell’auto.”

Deducibilità imposte dirette

Oggetto sociale Veicoli Servizi
Esercente arte o professione 20% (per costi canone noleggio solo fino a € 3.615,20 per non più di un veicolo e con ragguaglio annuo) (*) 20%
Aziende: uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso pubblico 100% 100%
Aziende: uso non strumentale all’attività d’impresa 20% (per costi canone noleggio solo fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo) 20%
Aziende ed Esercenti arti o professioni: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta 70% 70%
Agente o rappresentante di commercio 80% (per costi canone noleggio solo fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo) 80%

Detrabilità IVA

Oggetto sociale Veicoli Servizi
Esercente arte o professione 40% oppure 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo) 40% oppure 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo)
Aziende: uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso pubblico 100% 100%
Aziende: uso non strumentale all’attività d’impresa 40% oppure 100% (se dimostrato l’uso esclusivo aziendale) 40% oppure 100% (se dimostrato l’uso esclusivo aziendale)
Aziende ed Esercenti arti o professioni: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta 40% (addebito in busta paga del benefit) 100% (addebito benefit con fattura soggetta a IVA) 40% (addebito in busta paga del benefit) 100% (addebito benefit con fattura soggetta a IVA)
Agente o rappresentante di commercio Percentuale di effettivo utilizzo Percentuale di effettivo utilizzo

Le principali imposte sull’auto

Le auto sono soggette a due tipi di imposte, le imposte dirette e le imposte indirette.

Le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) sono disciplinate dall’art. 164 del TUIR (DPR 917/86, modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013), che pone limitazioni alla deducibilità dei costi. Le imposte indirette (IVA) sono invece disciplinate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72, che pone limitazioni alla detraibilità dell’IVA.

Per alcuni veicoli e casi di utilizzo, la normativa stabilisce la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell’IVA.

Imposte dirette

La piena detraibilità dell’IVA è permessa dalla norma per:

  • Veicoli non compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: trattori agricoli o forestali, veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni con massa massima autorizzata superiore a 3.500 Kg con numero di posti a sedere superiore a otto, escluso conducente;
  • Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72*: utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte e della professione. La legge finanziaria 2008 prevede la detrazione dell’IVA al 100% (invece che 40%) se dimostrato l’uso esclusivo per fini aziendali (es.: i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi). Tuttavia, è difficile che ci si avvalga di questa facoltà, poiché non è facilmente dimostrabile l’uso esclusivo dell’auto per fini aziendali;
  • Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72*: veicoli oggetto dell’attività propria dell’impresa, cioè quelli il cui impiego contraddistingue l’attività esercitata (es.: le attività di commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto);
  • Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* detenuti da agenti e rappresentanti di commercio;
  • Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e assegnati dall’azienda al dipendente in uso promiscuo, con addebito al dipendente (con fattura soggetta ad IVA) di un corrispettivo almeno pari al valore del fringe benefit.
Imposte indirette

La piena deducibilità dei costi è permessa dalla norma per:

  • Veicoli diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (non compresi nell’articolo 164 del TUIR). Ad esempio, i costi sono pienamente deducibili per autobus, trattori stradali, mezzi d’opera, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, ecc.;
  • Veicoli utilizzati come beni strumentali nell’attività caratterizzante dell’impresa, cioè i veicoli senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata, per esempio le autovetture utilizzate dalle imprese di autonoleggio, di scuola guida o di onoranze funebri;
  • Veicoli adibiti ad uso pubblico, destinazione che deve essere riconosciuta da un atto della Pubblica Amministrazione. Per esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi.

*Ossia i veicoli stradali a motore diversi da trattori agricoli o forestali, adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere non è superiore a otto (conducente escluso).

Articolo 164 TUIR

Disciplina le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), ponendo limitazioni alla deducibilità dei costi.

Leggi articolo
Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). GU n.302 del 29-12-2012 – Suppl. Ordinario n. 212

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Art. 19-bis 1 del DPR 633/72

Disciplina le imposte indirette (IVA), ponendo limitazioni alla detraibilità dell’IVA.

Leggi articolo
Legge 28 giugno 2012, n. 92R

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. GU n. 153 del 03-07-2012 – Suppl. Ordinario n. 136

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